(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Toscana n. 27 del 27 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
    La  Regione Toscana concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile
convivenza della comunita' regionale, sostiene progetti finalizzati a
migliorare   le  condizioni  di  sicurezza  delle  persone,  promuove
l'integrazione  delle politiche sociali e territoriali, di competenza
della  regione  medesima  e  degli  enti  locali, con le politiche di
contrasto della criminalita', di competenza degli organi statali.
    2.  Gli  interventi  nei  settori  della  polizia  locale,  della
sicurezza  sociale,  dell'educazione alla legalita', del diritto allo
studio,  della  formazione professionale, del collocamento al lavoro,
della  riqualificazione  urbana,  dell'edilizia residenziale pubblica
costituiscono  strumenti  per il concorso della Regione allo sviluppo
dell'ordinata  e  civile  convivenza  della comunita' regionale, alla
prevenzione  dei  fenomeni  e  delle  cause  della  criminalita' e al
sostegno alle vittime dei reati.
    3.  La  Regione  sostiene altresi' gli ulteriori interventi degli
enti locali, singoli o associati, volti a migliorare le condizioni di
sicurezza  delle  persone  e  a promuovere e realizzare, mediante gli
atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 2, politiche
integrate per la sicurezza.